fooleydad ha scritto:
Gazzetta Ufficiale N. 142 del 20 Giugno 2012
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79
«Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge,
sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da
fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta,
a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma
per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al
CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente
allo specifico impiego nelle attivita' sportive.».
esatto.
e questo conferma che:
il cittadino può detenere con denuncia soltanto Armi Comuni
le Armi Comuni rientrano in varie sottocategorie che diritti e doveri
le armi comuni da difesa massimo tre
le armi comuni da caccia massimo 6 (adesso senza limite)
le armi comuni sportive massimo 6 (col diritto possono essere simil-difesa ampliando il numero delle 3 comuni o 6 da caccia, e col dovere di non sostituirle alle comuni da difesa nell'uso per difesa o comuni da caccia in ambito prelevamento venatorio)
alcuni "oggetti" possono assomigliare ed essere quasi-uguali ad armi comuni , ma essendo considerati oggetti hanno il diritto di esser comprate e detenute senza licenza o denuncia, ed il dovere di non sostituire le armi comuni ne a caccia e ne per difesa.